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Decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 · Decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 — Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle societa' del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge

Decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

L'ENI ((, sulla base dei trasferimenti eseguiti alle societa' da esso indicate a norma dell'articolo 1,)) corrisponde direttamente alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, quale cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784 , la somma di cui all'art. 1 del presente decreto, anche in dieci rate annuali maggiorate di un interesse nella misura che sara' determinata con decreto del Ministro del tesoro, specificando, sulla base delle determinazioni degli esperti, la parte di essa spettante a ciascuna societa' proprietaria di beni trasferiti. La sezione autonoma richiede, su concorde istanza del comitato e dell'ENI, la cancellazione di ((tutti i privilegi e le ipoteche iscritti)) a tutela dei crediti di cui si e' resa o si rendera' cessionaria ai sensi del predetto art. 7. E' fatto obbligo agli istituti di credito speciale di deliberare la cessione dei crediti di cui al medesimo art. 7 entro il 31 dicembre 1981. Per i beni oggetto delle cessioni di credito suddette, gli istituti medesimi dovranno egualmente consentire ((la cancellazione dei relativi privilegi ed ipoteche)) , su richiesta del comitato e dell'ENI, qualora non fosse stata ancora perfezionata la cessione stessa. Le annotazioni conseguenti ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto ed alle cancellazioni di cui ai commi precedenti sono eseguite gratuitamente dai competenti uffici finanziari e giudiziari. I trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta di registro, ipotecaria e catastale e per essi non e' dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, ai cui effetti si applica la disciplina dell' art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni. Gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.