Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 ст. 3
1. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all' articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 , fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995.