Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 ст. 30Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile
Capo II MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE
1. All' articolo 2545-quinquies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «Il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «La condizione»;
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.».