Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 ст. 5Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003
Capo I MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO n. 5 DEL 2003
1. All' articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003 , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel processo con pluralita' di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».