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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 ст. 11

Capo III. Opere pubbliche

ДействуетОфициальный текст

In aggiunta alle somme concesse ai nn. 3, 4 e 5 della tabella F, annessa alla legge del 31 marzo 1904, n. 140 , per l'esecuzione d'opere pubbliche in provincia di Basilicata, sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni da iscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione per la spesa del Ministero dei lavori pubblici: a) strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare, L. 1,500,000; b) strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati, L. 1,600,000; c) lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile, L. 910,000.