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Legge 9 luglio 1908, n. 445 · Legge 9 luglio 1908, n. 445 — Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria. (008U0445)

Legge 9 luglio 1908, n. 445 ст. 20

Capo III. Opere pubbliche

ДействуетОфициальный текст

Alla conservazione ed alla manutenzione dagli acquedotti costruiti i in esecuzione della presente legge, e di quella del 31 marzo 1904, n. 140, provvedono i Comuni, o separatamente, o riuniti in Consorzio, qualora trattasi di acquedotti intercomunali. La formazione di ciascun Consorzio e' promossa dal commissario civile in tempo utile affinche' il Consorzio possa funzionare regolarmente, appena ultimati i lavori dell'acquedotto. Il progetto di Consorzio conterra' le basi e le quote di concorso ed il numero dei rappresentanti da assegnarsi a ciascun Comune in relazione al rispettivo grado d'interesse. Il Consorzio e' costituito con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Contro la ripartizione della spesa fra i Comuni consorziati e' ammesso il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.