Legge 9 luglio 1908, n. 445 ст. 37
Capo V. Provvedimenti tributari.
Nei comuni della Basilicata, maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di L. 40,000, la qual somma verra' prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.