Legge 9 luglio 1908, n. 445 ст. 40
TITOLO II. Provvedimenti per le Calabrie
E' autorizzata la maggiore spesa di 500,000 lire in aumento a quella di L. 1,500,000 di cui all' articolo 1, lettera c) della legge 29 dicembre 1907, n. 810 . Tale somma sara' prelevata, salvo a reintegrarla in caso di necessita', dall'assegnazione fatta con l' articolo 7 della legge 25 giugno 1906, n. 255 , trasportando la somma stessa nello esercizio 1908-909, dal conto residui del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno al conto residui del capitolo apposito del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.