Legge 22 febbraio 1934, n. 370 ст. 21
Il prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate, dara' disposizioni per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui e' prescritta la chiusura delle aziende a norma dell'articolo 20 e dara' inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati.