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Legge 8 aprile 1952, n. 212 · Legge 8 aprile 1952, n. 212 — Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali

Legge 8 aprile 1952, n. 212 ст. 21

ДействуетОфициальный текст

Salvo il disposto dei successivi articoli 23 e 24, le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, devono essere riliquidati di ufficio dalle Amministrazioni centrali competenti. Il precedente comma non si applica ai pensionati di cui agli articoli 11 e 12 della legge 21 maggio 1951, numero 392 .