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Legge 27 dicembre 1953, n. 968 · Legge 27 dicembre 1953, n. 968 — Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Legge 27 dicembre 1953, n. 968 ст. 74Assistenza ai sinistrati di guerra

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ДействуетОфициальный текст

Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad applicare una ritenuta fino allo 0,50 per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge, per assicurare ai sinistrati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa da parte di enti ed associazioni con compiti assistenziali, giuridicamente riconosciuti. ((10))

--------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 22 ottobre 1981, n. 593 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la ritenuta stabilita dall' articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' fissata nella misura dello 0,60 per cento."