Legge 10 ottobre 1957, n. 921 ст. 2
I canoni di affitto dei fondi rustici danneggiati e compresi nelle Province stabilite nel decreto Ministeriale sono ridotti nella misura determinata dalla Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'art. 1. In caso di controversia, la Sezione specializzata per l' equo canone di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140 , e successive modifiche e integrazioni, applichera' la riduzione determinata dalla Commissione tecnica provinciale ai sensi dell'art. 1.