Legge 27 gennaio 1959, n. 29 ст. 2
Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo sara' provveduto con una quota di pari importo delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637 , concernente variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.