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Legge 27 ottobre 1966, n. 910 · Legge 27 ottobre 1966, n. 910 — Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Legge 27 ottobre 1966, n. 910 ст. 44Autorizzazione di spesa

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

ДействуетОфициальный текст

E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, la spesa di: a) lire 1.500 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 e per l'attuazione dell'articolo 3; b) lire 600 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4; c) lire 2.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 5; d) lire 300 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6; e) lire 2.400 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7; f) lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8; g) lire 7.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9; h) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10; i) lire 5.500 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11; j) lire 15.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui allo articolo 12; k) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi di cui al sesto comma dell'articolo 12; l) lire 10.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13; m) lire 1.500 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14; n) lire 200 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14; o) lire 4.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15; p) lire 20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16; q) lire 3.500 milioni per la concessione di contributi di cui all'articolo 17; r) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18; s) lire 7.000 milioni per gli investimenti di cui all'articolo 19; t) lire 21.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20; u) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24; v) lire 4.500 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26; w) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 28; z) lire 3.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29; aa) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31; bb) lire 2.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale istituito dall' articolo 32; cc ) lire 10.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35; dd) lire 1.500 milioni per le spese generali di cui all'articolo 37; ee) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 57.