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Legge 28 febbraio 1967, n. 131 · Legge 28 febbraio 1967, n. 131 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Legge 28 febbraio 1967, n. 131 ст. 21

TITOLO III Finanziamento dei crediti a medio termine relativi alla esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

ДействуетОфициальный текст

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma degli articoli 11 e 16 dal Mediocredito centrale ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 20, il Tesoro dello Stato corrispondera' al Mediocredito centrale con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge un contributo pari all'1,50 per cento calcolato annualmente sull'importo residuale delle operazioni predette, nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito centrale. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.