Legge 23 dicembre 1975, n. 721 ст. 2
Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere applicate anche nella ridistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resesi disponibili in seguito a revoche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.