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Legge 13 novembre 1978, n. 727 · Legge 13 novembre 1978, n. 727 — Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada

Legge 13 novembre 1978, n. 727 ст. 21

Titolo III SANZIONI

ДействуетОфициальный текст

Nel caso di ripetute inadempienze alle norme di cui alla presente legge e a quelle del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, il montatore o l'officina, titolari dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, o l'impresa che effettua il trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale e' obbligatoria l'applicazione del cronotachigrafo, incorrono nella sospensione per un periodo da uno a tre mesi dell'autorizzazione e dell'abilitazione predette o del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall'autorita' che ha rilasciato il provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle dei predetti regolamenti CEE, non vi abbiano provveduto entro un congruo termine. Nei confronti del montatore, dell'officina o dell'impresa di trasporto di cui al comma precedente, che, malgrado il provvedimento adottato a loro carico incorrano, in ulteriori ripetute infrazioni, puo' essere disposta la revoca del provvedimento di abilitazione di cui al precedente comma. La sospensione, o la revoca, di cui ai commi precedenti, concernenti l'autorizzazione o l'abilitazione concesse ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono disposte dall'Ufficio centrale metrico e del saggio di metalli preziosi; gli stessi provvedimenti sanzionatori, per quanto attiene al provvedimento di abilitazione al trasporto, sono disposti dalla medesima autorita' che lo ha rilasciato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati ai sensi del comma precedente dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del predetto comma il ricorso e' presentato al Ministro dei trasporti. I provvedimenti adottati da autorita' diverse sono definitivi.