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Legge 3 gennaio 1981, n. 6 · Legge 3 gennaio 1981, n. 6 — Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

Legge 3 gennaio 1981, n. 6 ст. 28Iscritti volontari

ДействуетОфициальный текст

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l' articolo 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 . Per coloro che alla data predetta si trovano iscritti nel ruolo degli iscritti volontari, il contributo e' determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9 maggiorato di una somma pari a 2 volte l'importo minimo di cui al terzo comma dell'articolo 10. Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9.