Legge 25 febbraio 1981, n. 39 ст. 3
All'atto del nuovo congedo verra' effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennita' a suo tempo percepiti, e le nuove spettanze.
All'atto del nuovo congedo verra' effettuato il conguaglio fra il premio di congedamento e l'indennita' a suo tempo percepiti, e le nuove spettanze.