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Legge 10 agosto 1981, n. 475 · Legge 10 agosto 1981, n. 475 — Riordinamento delle indennita' spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena

Legge 10 agosto 1981, n. 475 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilita' di vigilanza e custodia sui detenuti, e' attribuita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge una indennita' di L. 2.600 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. La suddetta indennita' e' elevata a L. 3.600 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei. L'indennita' di cui al presente articolo non e' pensionabile.