Legge 22 ottobre 1981, n. 593 ст. 13Modalita' di pagamento
Il sistema dei pagamenti rateali, previsto dall' articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89 , e' esteso alle liquidazioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, le cui norme continuano ad applicarsi ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la ritenuta stabilita dall' articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' fissata nella misura dello 0,60 per cento.