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Legge 22 ottobre 1981, n. 593 · Legge 22 ottobre 1981, n. 593 — Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra

Legge 22 ottobre 1981, n. 593 ст. 8Valutazione dei danni di guerra denunciati in misura superiore a L. 30.000

ДействуетОфициальный текст

Per la valutazione dei danni, nonche' per ogni determinazione tecnica relativa alle denunce, gli uffici liquidatori possono avvalersi degli uffici tecnici erariali, qualunque sia la natura dei beni. Qualora l'entita' dei danni valutati ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 sia inferiore a L. 30.000, la base netta di commisurazione dell'indennizzo, da moltiplicare per il coefficiente di rivalutazione di legge, e' fissata forfettariamente in L. 30.000. Anche in questo caso, si applica l'estensione prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 7.