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Legge 26 dicembre 1981, n. 763 · Legge 26 dicembre 1981, n. 763 — Normativa organica per i profughi

Legge 26 dicembre 1981, n. 763 ст. 21Licenza di vendita di generi di monopolio

Titolo IV RIPRESA DI ATTIVITA' ARTIGIANALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E PROFESSIONALE

ДействуетОфициальный текст

Il beneficio di cui all'articolo 17 non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza. Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorita' consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attivita' commerciale.