Legge 14 agosto 1982, n. 599 ст. 21Decadenza dal contributo
Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Nell'ipotesi di decadenza dal contributo contemplata dalla presente legge il beneficiario e' obbligato a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.