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Legge 27 dicembre 1983, n. 730 · Legge 27 dicembre 1983, n. 730 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 ст. 2

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ДействуетОфициальный текст

Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato. Per l'anno 1984 alla Regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.