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Legge 27 febbraio 1985, n. 49 · Legge 27 febbraio 1985, n. 49 — Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

Legge 27 febbraio 1985, n. 49 ст. 23

Titolo III FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI

ДействуетОфициальный текст

1. Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , come modificato dall' articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e dall' articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891 , sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni.

2. La ritenuta a titolo d'imposta di cui all' articolo 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e' elevata dal 10 al 12,50 per cento. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".