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Legge 27 febbraio 1985, n. 49 · Legge 27 febbraio 1985, n. 49 — Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

Legge 27 febbraio 1985, n. 49 ст. 7

Titolo I ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

ДействуетОфициальный текст

((1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione delle relative garanzie))

2. Il Foncooper e' amministrato, con separata contabilita', dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmettera' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.

5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione e' tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate. (1)

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".