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Legge 25 giugno 1985, n. 331 · Legge 25 giugno 1985, n. 331 — Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria

Legge 25 giugno 1985, n. 331 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

E' autorizzata la spesa di lire 260 miliardi nel periodo dal 1985 al 1988 da destinare alla seconda Universita' di Roma per gli interventi di cui all' articolo 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122 , da realizzare con le modalita' previste dalla predetta legge. Detto importo, di cui lire 120 miliardi riservati per la sede della facolta' di medicina e chirurgia, con annesso policlinico, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Nota all'art. 2: Il testo dell' art. 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122 (realizzazione della seconda Universita' di Roma e istituzione delle Universita' statali della Tuscia e di Cassino) e' il seguente: nonche' al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base. nonche' al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base. Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale non docente di cui al precedente articolo 5, alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie, nonche' alle spese di primo funzionamento ed alla installazione di eventuali strutture prefabbricate - previste come lotti funzionali del progetto generale - atte ad accelerare il processo di reale attivazione della nuova Universita', valutati per l'esercizio finanziario 1979 in lire 5 miliardi, si provvedera' mediante prelievo di una quota corrispondente dei mutui di cui al precedente comma. I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra l'Universita' di cui alla presente legge e l'ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sara' stato contratto. Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero. Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all' articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 ".