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Legge 30 aprile 1999, n. 136 · Legge 30 aprile 1999, n. 136 — Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale

Legge 30 aprile 1999, n. 136 ст. 21Approvazione di strumenti urbanistici

Capo II INTERVENTI DIVERSI

ДействуетОфициальный текст

1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, col corredo della documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati. L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarita' formale degli atti in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine puo' essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalita' previste dalla legislazione regionale.

2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.