Legge 27 luglio 2000, n. 212 ст. 18Disposizioni di attuazione
1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)) .