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Legge 11 ottobre 2000, n. 290 · Legge 11 ottobre 2000, n. 290 — Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonche' disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni

Legge 11 ottobre 2000, n. 290 ст. 2Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica

ДействуетОфициальный текст

1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , e' autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici, cosi' come determinate dai decreti del Ministro dell'interno attuativi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996 , sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

Nota all' art. 2: - La legge 11 gennaio 1996, n. 23 , reca: "Norme per l'edilizia scolastica".