Legge 21 novembre 2000, n. 342 · Legge 21 novembre 2000, n. 342 — Misure in materia fiscale
Legge 21 novembre 2000, n. 342 ст. 39Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione
Sezione V Disposizioni modificative e comunque concernenti il testo unico delle imposte sui redditi
1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorche' affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, in materia di applicabilita' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. ((15))
--------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte costituzionale, con sentenza 13-26 luglio 2005, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 3/8/2005, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 39 nella parte in cui dispone che "non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate".