Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 · Legge 7 dicembre 2000, n. 383 — Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 ст. 13Fondo per l'associazionismo

Capo II REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO Sezione II Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

ДействуетОфициальный текст

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002. ((2))

------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 3) che "Le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , all' articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e all' articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1".