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Legge 7 dicembre 2000, n. 397 · Legge 7 dicembre 2000, n. 397 — Disposizioni in materia di indagini difensive

Legge 7 dicembre 2000, n. 397 ст. 18

Capo I MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ДействуетОфициальный текст

1. All' articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale , dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", dai difensori delle parti private".

Nota all'art. 18: - Il testo dell' art. 512 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 512 (Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione.".