Legge 6 marzo 2001, n. 60 · Legge 6 marzo 2001, n. 60 — Disposizioni in materia di difesa d'ufficio
Legge 6 marzo 2001, n. 60 ст. 13
1. Il comma 7 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'".
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.
Ссылается на
- Legge 6 marzo 2001, n. 60 ст. 14
- Legge 6 marzo 2001, n. 60 ст. 29