Legge 6 marzo 2001, n. 64 · Legge 6 marzo 2001, n. 64 — Istituzione del servizio civile nazionale
Legge 6 marzo 2001, n. 64 ст. 3Enti e organizzazioni privati
CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
1.Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1; d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.