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Legge 29 marzo 2001, n. 86 · Legge 29 marzo 2001, n. 86 — Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Legge 29 marzo 2001, n. 86 ст. 9Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali

ДействуетОфициальный текст

1. All' articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356 , le parole: "al personale dimissionario con piu' di sei anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza".

Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell' art. 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356 , (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Premio di previdenza). - 1. Le disposizioni di cui all' art. 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930 , si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo e' corrisposto anche ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza.