Legge 1 marzo 2002, n. 39 ст. 8Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
1. All' articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996 , possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002".
Note all' art. 8: - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1999, n. 231 reca "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 , concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE ". Si riporta il testo dell'art. 18, come modificato dalla presente legge: "Art. 18 (Esaurimento scorte). - 1. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto, etichettati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. 1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996 , possono esser commercializzate fino al 31 marzo 2002" - La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1996, n. L 299.