Legge 11 luglio 2002, n. 169 ст. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.