Legge 8 aprile 2004, n. 95 ст. 2
1. Le disposizioni dell' articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di venti giorni, puo' proporre reclamo secondo le modalita' indicate al comma 6 del medesimo articolo 18-ter.