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Legge 14 giugno 2011, n. 95 · Legge 14 giugno 2011, n. 95 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (11G0135)

Legge 14 giugno 2011, n. 95 ст. 4Autorita' competente

ДействуетОфициальный текст

1. Il Ministero degli affari esteri e' designato quale autorita' nazionale competente a presentare al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonche' a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione medesima.

2. Il Ministero degli affari esteri, in qualita' di autorita' nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al comma 1, riceve dai Ministeri competenti i dati necessari alla compilazione dei rapporti nazionali, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, in particolare:

a) dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere b), c), e), f), g), h) e i);

b) dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla lettera c).