Legge 28 luglio 2016, n. 154 ст. 23Ambito di applicazione
Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 24.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 24 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicita', i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni del medesimo articolo 24 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 25.