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Legge 5 marzo 2024, n. 21 · Legge 5 marzo 2024, n. 21 — Interventi a sostegno della competitivita' dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di capitali contenute nel codice civile ((, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998)). (24G00041)

Legge 5 marzo 2024, n. 21 ст. 5

Capo I Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali

ДействуетОфициальный текст

Estensione alle societa' aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione della facolta' di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali

1. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , dopo la lettera a) e' inserita la seguente: « a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica a: a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d); a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d); c) le banche italiane di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; le societa' finanziarie italiane di cui all' articolo 59, comma 1 ), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all' articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all' articolo 59 comma 1 ), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ; le societa' di intermediazione mobiliare di cui all' articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all' articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; le societa' di gestione del risparmio di cui all' articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; le societa' finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; le agenzie di prestito su pegno di cui all' articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; d) le societa' che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all' articolo 95, commi 2 e 2-bis), del codice delle assicurazioni private ; e) le societa' incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa' indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell' articolo 2435-bis del codice civile , e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d); f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell' articolo 2435-bis del codice civile , che redigono il bilancio consolidato; g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell' articolo 2435-bis del codice civile .».