Legge 21 aprile 2026, n. 75 ст. 21Clausola di invarianza finanziaria
Titolo III DISPOSIZIONI FINALI
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.