Legge 8 luglio 2026, n. 126 ст. 21Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Diocesi concorre con i soggetti e secondo le modalita' previsti dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la Diocesi utilizzera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei monasteri, nonche' per esigenze di culto della popolazione e per scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale da realizzare anche in Paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo la Diocesi e' indicata con la denominazione: «Diocesi ortodossa romena d'Italia».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Diocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Diocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Diocesi.
5. La Diocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo e delle erogazioni liberali di cui all'articolo 20 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operati per altre finalita' previste dal comma 1.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 21: - Si riporta l' art. 45, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 - S.O. n. 210: «Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione). - 1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento. 2. Il secondo periodo del comma 8 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' sostituito dal seguente: "Per l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, e' integrato dell'importo di lire 207 miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a decorrere dal 2000 a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio". 3. 4. Nei limiti degli stanziamenti gia' previsti ai fini dell' articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni, e dell' articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 , per propri programmi informativi e per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante l'utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di informazione. 5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all' articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , ovvero agli stanziamenti di cui all' articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . 6. Le disposizioni di cui all' articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' le pensioni di invalidita' erogate dallo Stato. 7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all' articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 ; all' articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 ; all' articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 ; all' articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 ; all' articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638 . Omissis.».
Ссылается на
- Legge 8 luglio 2026, n. 126 ст. 17
- Legge 8 luglio 2026, n. 126 ст. 45