Regio decreto 4 gennaio 1897, n. 4 ст. 2
L'istituto dovra' inviare al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad esso richieste.
L'istituto dovra' inviare al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad esso richieste.