Regio decreto 16 febbraio 1908, n. 269 ст. 10
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente ogni volta che il bisogno lo richieda, o per la domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita' prevale il voto del presidente. Decadono dall'ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.