Regio decreto 5 marzo 1908, n. 106 ст. 7
E' data facolta' al Municipio di istituire un convitto nel quale siano accolti, contro pagamento di modica retta, giovanetti che intendono frequentare la R. scuola d'arti e mestieri. Il regolamento del convitto deliberato dal Consiglio comunale, sentita la Giunta di vigilanza della R. scuola, sara' approvato con decreto del ministro.