Regio decreto 17 maggio 1908, n. 270 ст. 21
Il servizio di cassa della scuola sara' fatto da un Istituto di credito locale all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.