Regio decreto 17 maggio 1908, n. 270 ст. 26
Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il ministro ha facolta' di derogare alle norme stabilite dall'art. 14 e di provvedere agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi dell'istituto mediante incarichi annuali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 maggio 1908. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. Visto, il guardasigilli: Orlando.